etc 3x4
 Eco Tecnica Commerciale 
di Alessandro Altobelli & C. S.a.s.
APPROFONDIMENTI
VENDITA CESPITI
E' abbastanza diffuso l'uso di vendere i propri cespiti usati per una cifra bassissima (tipo a €1.00) per evitare le procedure (ed i costi) di smaltimento. La direttiva 75/442/CE all'art. 1 definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi. La conseguenza più immediata è che la norma non ammette la possibilità di considerare un bene come "usato" e come tale venderlo. Quando la legge italiana, con il DL 59/2008, introdusse la definizione di bene usato, nei nostri confronti venne aperta una procedura di infrazione e la norma venne adeguata alla direttiva europea.
A questo punto cosa distingue la vendita di un bene usato dalla dismissione di un rifiuto? Da un punto di vista amministrativo e fiscale la differenza è data dalla semplice congruità del prezzo.
Se il prezzo di cessione in sede di accertamento verrà considerato congruo rispetto ai valori medi di mercato per quel tipo di bene, allora si presumerà la vendita di un cespite usato. Diversamente bisognerà scegliere fra due ipotesi di reato:
Sostenendo che il bene era regolarmente funzionante (quindi, legalmente, un bene usato), verrà contestato al cedente il reato di evasione fiscale per sottofatturazione.
Sostenendo che il bene non era perfettamente funzionante (quindi, legalmente, un rifiuto) verrà contestato sia al cedente che all'acquirente il reato di intermediazione non autorizzata di rifiuti speciali che prevede in capo al legale rappresentante di entrambe le parti una sanzione amministrativa fino ad € 23.000 ed una condanna detentiva fino a 3 anni.
Dal 1/1/2010, con il decreto Sistri, la competenza per il controllo sui rifiuti speciali è passato in carico ai Nuclei di Tutela Ambientale dell'Arma dei Carabinieri. Possono effettuare verifiche anche la G di F, l'ARPA, le AUSL e le Provincie.